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Imposta di Soggiorno



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Descrizione

A chi è rivolto

E’ soggetto all’imposta chi pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Grezzana e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Grezzana.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
b) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
c) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
d) i portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore;
e) i soggetti dimoranti presso case di riposo site nel territorio comunale;

Descrizione

L’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., è destinata a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città e del territorio, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché quelli di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e all’organizzazione dei relativi servizi pubblici locali.
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura. 

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Grezzana sono tenuti a:

  1. informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle eventuali esenzioni e/o riduzioni dell’imposta di soggiorno e del Regolamento applicativo;
  2. richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza
  3. presentare entro il giorno 20 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all’imposta incassata nel mese precedente;
  4. versare al Comune, entro il giorno 20 del mese successivo l’imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica
  5. presentare, ai sensi dell’art. 180, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020, una dichiarazione cumulativa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale del 29/04/2022 pubblicato sulla G.U. n. 110 del  12 maggio 2022;
  6. conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni/comunicazioni trimestrali, dichiarazione cumulativa annuale) per almeno 5 anni dalla data del documento;

 


Documenti

 Regolamento IDS Comune di Grezzana
Data aggiornamento : 02/07/2025

 Approvazione regolamento IDS Comune di Grezzana
Data aggiornamento : 02/07/2025

 TARIFFE IDS Comune di Grezzana
Data aggiornamento : 02/07/2025

 Approvazione TARIFFE IDS Comune di Grezzana
Data aggiornamento : 02/07/2025


Orario Ufficio


Informazioni

  Per informazioni inerenti a questa area tematica :
Ufficio Tributi
37023 Grezzana (VR)
Piazzetta Milite Ignoto
+390458872521
info@comune.grezzana.vr.it
protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento :
10 Giugno 2025



  • Assistenza
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